|
Regione Lazio
Legge regionale n.23 del 13.4.2000 “Norme per la riduzione e per la
prevenzione dell'inquinamento luminoso, modificazioni alla legge regionale 6
agosto 1999, n. 14"
Bollettino ufficiale della
regione Lazio n. 13 del 10 maggio 2000, Supplemento ordinario
ARTICOLO 1
(Finalità ed ambito di applicazione)
1.La presente legge
prescrive misure per la riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso
sul territorio regionale derivante dall’uso degli impianti di illuminazione
esterna di qualsiasi tipo, ivi compresi quelli a carattere pubblicitario,
che oltre a ridurre i consumi energetici, perseguono la finalità di tutelare
e migliorare l’ambiente e di consentire il miglior svolgimento delle
attività di ricerca e divulgazione scientifica degli osservatori
astronomici, professionali e non professionali.
ARTICOLO 2
(Definizione)
1. Ai fini
dell’applicazione della presente legge si intende per inquinamento luminoso
ogni forma di irradiazione di luce artificiale rivolta direttamente o
indirettamente verso la volta celeste.
ARTICOLO 3
(Competenze della Regione)
1. Sono di competenza
della Regione:
a) l’adozione del
regolamento di riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso di cui
all’articolo 5;
b) la tenuta e
l’aggiornamento dell’elenco degli osservatori astronomici e la
individuazione delle relative zone di particolare protezione di cui
all’articolo 6;
c) la concessione di
contributi ai comuni per l’adeguamento degli impianti pubblici di
illuminazione esterna esistenti alle norme tecniche previste dal regolamento
di cui all’articolo 5;
d) la divulgazione delle
problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione
dell’inquinamento luminoso, secondo le modalità di cui all’articolo 8;
e) il controllo nei
confronti dei comuni per il rispetto degli adempimenti previsti dalla
presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 5.
ARTICOLO 4
(Competenze dei comuni)
1. Sono di competenza
dei comuni:
a) l’integrazione del
regolamento edilizio in conformità alle disposizioni del regolamento di cui
all’articolo 5;
b) la collaborazione con
la Regione per la divulgazione delle problematiche e della disciplina
relativa alla riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso;
c) la promozione, anche
di concerto con i gestori degli osservatori astronomici e con le locali
associazioni di astrofili, dell’adeguamento della progettazione,
installazione e gestione degli impianti privati di illuminazione esterna
alle norme transitorie di cui all’articolo 12;
d) la vigilanza sul
rispetto delle misure stabilite per gli impianti di illuminazione esterna
dal regolamento di cui all’articolo 5;
e) l’applicazione delle
sanzioni amministrative di cui all’articolo 10.
ARTICOLO 5
(Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell’inquinamento
luminoso)
1. Entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione adotta il
regolamento di riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso, il quale
definisce:
a) le norme tecniche per
la progettazione, l’installazione e la gestione degli impianti di
illuminazione esterna pubblici e privati;
b) le tipologie degli
impianti di illuminazione esterna disciplinati dalla presente legge,
compresi quelli a scopo pubblicitario;
c) i criteri per
l’individuazione delle zone di particolare protezione degli osservatori
astronomici di cui all’articolo 6, comma 3;
d) le misure da
applicare nelle zone di protezione di cui all’articolo 6, comma 3;
e) le modalità ed i
termini per l’adeguamento degli impianti esistenti alle norme tecniche di
cui alla lettera a);
f) i termini per
l’integrazione dei regolamenti edilizi comunali con le disposizioni
contenute nel regolamento stesso.
ARTICOLO 6
(Elenco degli osservatori astronomici ed individuazione delle zone di
particolare protezione)
1. Ai fini
dell’applicazione della presente legge è istituito, presso il competente
dipartimento della Regione Lazio, l’elenco degli osservatori astronomici
ubicati nell’ambito territoriale regionale, in cui sono indicati:
a) gli osservatori
astronomici professionali di cui all’allegato A, che forma parte integrante
della presente legge;
b) gli osservatori
astronomici non professionali di cui all’allegato B, che forma parte
integrante della presente legge.
2. L’elenco di cui
al comma 1 è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale ed è
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BUR).
L’aggiornamento è effettuato anche su proposta, rispettivamente, della
Società Astronomica Italiana (SAIT) per gli osservatori astronomici
professionali e dell’Unione degli Astrofili Italiani (UAI), per gli
osservatori astronomici non professionali.
3. La Giunta regionale,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all’articolo 5, individua, mediante cartografia in scala 1:25.000, le zone
di particolare protezione degli osservatori astronomici indicati nell’elenco
istituito ai sensi del comma 1. La deliberazione della Giunta regionale è
pubblicata sul BUR.
4. In fase di prima
applicazione della presente legge le zone di particolare protezione di cui
al comma 3 sono indicate in chilometri di raggio dal centro degli
osservatori professionali e non professionali negli allegati A e B.
ARTICOLO 7
(Contributi regionali ai comuni)
1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5, la Regione
concede ai comuni contributi, nei limiti dell’apposito stanziamento di
bilancio, per l’adeguamento alle norme tecniche previste dal regolamento
stesso, degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti a tale
data, in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa ritenuta
ammissibile.
2. I contributi di
cui al comma 1, sono concessi in via prioritaria:
a) ai comuni che alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5 hanno già
adottato propri regolamenti in materia di inquinamento luminoso;
b) ai comuni il cui
territorio ricade tutto od in parte all’interno delle zone di particolare
protezione individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 3.
3. Per ottenere i
contributi di cui al comma 1, i comuni presentano domanda alla Regione entro
il termine previsto dalla legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12
concernente: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di
previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000", con
l’indicazione degli interventi da realizzare, nonché della relativa spesa.
4. Entro i sessanta
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, la Giunta
regionale determina i criteri e le modalità di concessione, ai fini del
riparto dei contributi.
ARTICOLO 8
(Divulgazione delle problematiche e della disciplina relativa alla riduzione
e prevenzione dell’inquinamento luminoso)
1. Per favorire la
conoscenza delle problematiche relative all’inquinamento luminoso e per
assicurare la corretta applicazione delle norme di riduzione e prevenzione
dell’inquinamento stesso, la Regione provvede ad organizzare campagne
promozionali, convegni e seminari ed a promuovere altre iniziative di
carattere divulgativo, anche in collaborazione con i comuni, con gli enti
operanti nel settore dell’illuminazione, con gli osservatori astronomici e
con le associazioni di astrofili.
ARTICOLO 9
(Controllo della Regione)
1. La Regione,
nell’ambito dell’attività di controllo sugli atti degli enti locali,
esercita il controllo nei confronti dei comuni per il rispetto degli
adempimenti previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui
all’articolo 5. In particolare, in caso di inosservanza da parte dei comuni
dei termini e delle modalità, previsti dal regolamento stesso, per gli
adempimenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere e) ed f), il competente
organo regionale provvede in via sostitutiva ai sensi della vigente
normativa in materia.
ARTICOLO 10
(Sanzioni)
1. In caso di mancato
adeguamento, nei termini e secondo le modalità previste dal regolamento di
cui all’articolo 5, degli impianti di illuminazione esterna esistenti alla
data di entrata in vigore del regolamento stesso alle norme tecniche ivi
contenute, il comune, previa diffida a provvedere entro trenta giorni,
applica la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 2 milioni.
2. A partire dal
novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all’articolo 5, l’installazione o la modifica degli impianti di
illuminazione esterna, in violazione delle relative norme tecniche, comporta
l’applicazione, da parte del comune, della sanzione di cui al comma 1.
3. I proventi delle
sanzioni di cui al presente articolo, introitati dai comuni ai sensi
dell’articolo 182 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 concernente:
"Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la
realizzazione del decentramento amministrativo", sono prioritariamente
impiegati dai comuni stessi per l’adeguamento degli impianti pubblici di
illuminazione esterna alle norme tecniche del regolamento di cui
all’articolo 5.
ARTICOLO 11
(Disposizioni finanziarie)
1. Per il finanziamento
degli interventi previsti dalla presente legge viene istituito il capitolo
numero 51530, denominato: "Contributi per la riduzione e prevenzione
dell'inquinamento luminoso", con lo stanziamento di lire 100 milioni nel
bilancio di previsione 2000 della Regione.
2. Alla relativa
copertura finanziaria si provvede mediante riduzione di pari importo dal
capitolo numero 52152 del bilancio di previsione del 2000 della Regione.
ARTICOLO 12
(Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 5, per la
progettazione, installazione e gestione dei nuovi impianti di illuminazione
esterna pubblici e privati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 per le
zone di particolare protezione di cui all’articolo 6, comma 4 riportate
negli allegati A e B, devono essere osservati i seguenti criteri tecnici:
a) per gli impianti di
illuminazione con impiego di ottiche ed armature di tipo stradale: massima
emissione luminosa consentita 5 cd/klm a 90° - 0 cd/klm a 95° ed oltre;
b) per gli impianti di
illuminazione con impiego di lanterne: massima emissione consentita 5 cd/klm
a 90° - 0 cd/klm a 95° ed oltre;
c) per gli impianti con
ottiche aperte ed ornamentali di qualsiasi tipo: massima emissione
consentita 35 cd/klm a 90° - 5 cd/klm a 100°;
d) per gli impianti di
illuminazione con impiego di fari asimmetrici e simmetrici, proiettori di
qualsiasi tipo e torrifaro: massima emissione consentita 10 cd/klm a 90° - 0
cd/klm a 95° ed oltre;
e) per gli impianti di
illuminazione di facciata di edifici privati o pubblici che non abbiano
carattere monumentale o particolare e comprovato valore artistico: impiego
di sistemi ad emissione rigorosamente controllata del flusso entro il
perimetro o le sagome degli stessi con luminanza massima di 1 cd/mq e
spegnimento o riduzione della potenza impegnata di almeno il trenta per
cento, alle ore 23,00 nel periodo di ora solare ed alle ore 24,00 nel
periodo di ora legale;
f) per gli impianti di
illuminazione di facciata di edifici di particolare e comprovato valore
artistico e di monumenti: rispetto delle disposizioni di cui alla lettera e)
con spegnimento o riduzione di potenza impegnata alle ore 24,00, ovvero, in
occasione di particolari manifestazioni o ricorrenze e per non più di trenta
giorni all’anno, oltre tale orario, previa espressa autorizzazione del
comune;
g) per gli impianti di
illuminazione di facciata di edifici o di monumenti con sagoma irregolare:
flusso diretto verso l’emisfero superiore, e non intercettato dalla
struttura illuminata, purché non superiore del dieci per cento del flusso
nominale fuoriuscente dal corpo illuminato; spegnimento o riduzione di
potenza impegnata alle ore 24,00;
h) per le insegne
pubblicitarie di non specifico e di indispensabile uso notturno: spegnimento
alle ore 24,00; per quelle di esercizi commerciali od altro genere di
attività che si svolgono dopo tale orario: spegnimento all’orario di
chiusura degli stessi; in caso di insegne non dotate di luce interna:
illuminazione dall’alto verso il basso e divieto, per meri fini pubblicitari
o di richiamo, dell’uso di fasci roteanti o fissi di qualsiasi tipo e
potenza.
2. Tutti gli impianti di
cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), devono essere obbligatoriamente
muniti di dispositivi in grado di ridurre i consumi energetici in misura non
inferiore al trenta per cento e non superiore al cinquanta per cento dopo le
ore 23,00 nel periodo di ora solare e dopo le ore 24,00 in quello di ora
legale e di lampade con rapporto 1/w non inferiore a 90.
3. Nelle zone di
particolare protezione di cui all'articolo 6, comma 4, riportate negli
allegati A e B devono essere rispettati, per la realizzazione di nuovi
impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, i seguenti parametri:
a) per gli impianti di illuminazione con impiego di ottiche ed armature di
tipo stradale: massima emissione luminosa consentita 0 cd/klm a 90° ed
oltre;
b) per gli impianti di
illuminazione con impiego di lanterne: massima emissione consentita 2 cd/klm
a 90° - 0 cd/klm a 95° ed oltre;
c) per gli impianti con
ottiche aperte ed ornamentali di qualsiasi tipo: massima emissione
consentita 25 cd/klm a 90° - 5 cd/klm a 95°;
d) per gli impianti di
illuminazione con impiego di fari asimmetrici e simmetrici, proiettori di
qualsiasi tipo e torrifaro: massima emissione consentita 0 cd/klm a 90° ed
oltre;
e) per gli impianti di
illuminazione di facciata di edifici privati o pubblici che non abbiano
carattere monumentale o particolare e comprovato valore artistico: divieto
assoluto di illuminare dal basso verso l’alto con obbligo di spegnimento
alle ore 24,00 luminanza massima 1 cd/mq;
f) per gli impianti di
illuminazione di facciata di edifici di particolare e comprovato valore
artistico e di monumenti e per gli impianti di facciata di edifici o
monumenti con sagoma irregolare: ricorso in via prioritaria di sistemi ad
emissione rigorosamente controllata dall’alto verso il basso con fasci di
luce entro il perimetro delle superfici illuminate e spegnimento totale alle
ore 23,00 nel periodo di ora solare e alle ore 24,00 in quello di ora legale
o, qualora ciò non risulti possibile, flusso diretto verso l’emisfero
superiore, e non intercettato dalla struttura illuminata, purché non
superiore del cinque per cento del flusso nominale fuoriuscente dal corpo
illuminato nel caso di superficie o sagoma irregolare e del due per cento in
caso di superficie regolare;
g) per le insegne
pubblicitarie: spegnimento alle ore 23,00 nel periodo di ora solare ed alle
ore 24,00 nel periodo di ora legale.
4.Tutti gli impianti di
cui al comma 3, lettere a), b), c) e d), devono essere obbligatoriamente
muniti dei dispositivi indicati dal comma 2 per il risparmio energetico, ma
con orario di applicazione dopo le ore 23,00 e con l’uso di sole lampade al
sodio.
5.Fino alla data di cui
al comma 1, nelle zone di particolare protezione di cui all'articolo 6,
comma 4, riportate negli allegati A e B, i comuni promuovono, anche di
concerto con i gestori degli osservatori astronomici e con le locali
associazioni di astrofili, l’adeguamento degli impianti pubblici e privati
di illuminazione esterna ai criteri tecnici di cui ai commi 3 e 4.
6. Dalla data di entrata
in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui all’articolo 5, la Regione, nei limiti dello stanziamento
del capitolo di bilancio istituito ai sensi dell'articolo 11, previa
determinazione con deliberazione di Giunta regionale di specifici criteri e
modalità, può concedere contributi per l’adeguamento alle norme della
presente legge degli impianti pubblici di illuminazione esistenti.
7. I contributi di cui
al comma 6 sono concessi in via prioritaria:
a) ai comuni che hanno già approvato propri regolamenti in materia di
inquinamento luminoso;
b) ai comuni il cui territorio ricade tutto od in parte all’interno delle
zone di particolare protezione di cui all'articolo 6, comma 4, riportate
negli allegati A e B.
ARTICOLO 13
(Modificazioni alla l.r. 14/1999)
1.Dopo la sezione VII
del capo IV, del titolo IV, della l.r. 14/1999, è inserita la seguente:
"Sezione VII bis
(Inquinamento luminoso)
Art. 115 bis
(Funzioni e compiti della Regione)
1.Fermo restando quanto
stabilito nell’articolo 3, commi 1 e 4, sono riservati alla Regione, in
conformità a quanto previsto nel comma 2 dello stesso articolo, le funzioni
ed i compiti amministrativi concernenti:
a) l’adozione del
regolamento di riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso;
b) la tenuta e
l’aggiornamento dell’elenco degli osservatori astronomici e la
individuazione delle relative zone di particolare protezione;
c) la concessione di
contributi ai comuni per l’adeguamento degli impianti pubblici di
illuminazione esterna esistenti alle norme tecniche previste dalla normativa
vigente in materia;
d) la divulgazione delle
problematiche e della disciplina relativa alla riduzione e prevenzione
dell’inquinamento luminoso;
e) il controllo nei
confronti dei comuni per il rispetto degli adempimenti previsti dalla
normativa vigente.
Art. 115 ter
(Funzioni e compiti dei comuni)
1.Fermo restando quanto
stabilito nell’articolo 5, commi 2 e 3, si intendono attribuiti ai comuni,
in conformità a quanto previsto nel comma 1 dello stesso articolo, le
funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla
Regione e non conferiti agli altri enti locali. In particolare i comuni
esercitano le funzioni ed i compiti attribuiti dalla presente legge
concernenti:
a) l’integrazione del
regolamento edilizio in conformità alla normativa vigente in materia di
prevenzione dell’inquinamento luminoso ;
b) la collaborazione con
la Regione per la divulgazione delle problematiche e della disciplina
relativa alla riduzione e prevenzione dell’inquinamento luminoso;
c) la promozione, anche
di concerto con i gestori degli osservatori astronomici e con le locali
associazioni di astrofili dell’adeguamento della progettazione,
installazione e gestione degli impianti privati di illuminazione esterna,
secondo quanto stabilito dalle normative vigenti in materia;
d) la vigilanza sul
rispetto delle misure stabilite per gli impianti di illuminazione esterna
dalle disposizioni previste dalla normativa vigente e l’applicazione delle
sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle disposizioni
stesse."
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 13
aprile 2000
BADALONI
Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 7 aprile 2000.
ALLEGATO 1:
ELENCO OSSERVATORI
ASTRONOMICI PROFESSIONALI
a) Osservatorio
Astronomico di Monte Porzio Catone (Roma) Km 10
ALLEGATO 2:
ELENCO OSSERVATORI
ASTRONOMICI NON PROFESSIONALI
a) Osservatorio
Astronomico Franco Fuligni — Vivaro—Rocca di Papa (Roma) Km. 10;
b) Osservatorio
Astronomico G.D. Cassini — Tolfa (Roma) Km. 15;
c) Osservatorio
Astronomico Frasso-Sabino (Rieti) Km. 10;
d) Osservatorio
Astronomico Luigi Rosa — Campolungo Bagnoregio (Viterbo) Km. 10;
e) Osservatorio
Astronomico di Campo Catino — Guarcino (Frosinone) Km. 25.
|